Descrizione |
L'accesso civico "semplice" (art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013) è il diritto di "chiunque", anche non portatore di un interesse qualificato, di richiedere e ottenere documenti, informazioni e dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.
L'accesso civico "generalizzato" (art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013) è il diritto di "chiunque" di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, riconosciuto "allo scopo di favorire forme di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico"
- Accesso civico
- Richiesta di accesso civico "semplice"
- Richiesta di accesso civico "generalizzato"
Delibera N. 141 del 21 febbraio 2018
Riferimenti Normativi: Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016) |